LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.135 LND del 14.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele BOILINI/SSD ARL SAVONA F.B.C.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele BOILINI/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 21/06/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig. Gabriele BOILINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.962,78 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturato fino al mese di dicembre 2018 in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig. Gabriele BOILINI della somma di €.2.962,78  Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di  identità del calciatore   regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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