LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.135 LND del 14.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Evangelista CUNZI/A.S.D. TURRIS CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE  Evangelista  CUNZI/A.S.D. TURRIS CALCIO

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Evangelista CUNZI in data 2/08/2019, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TURRIS CALCIO, un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad €.25.000,00.

Richiedeva la condanna della società al pagamento di 12.500,00, quale somma residua non percepita dell’accordo in essere.

I dat 5/08/2019,   la   Società   facev pervenire   tramite   PEC   le   propri controdeduzioni riconoscendo, nel merito, la somma di €.11.300,00 al netto delle ritenute fiscali.

Si rendeva disponibile al versamento della cifra al ricorrente.

In data 2/09/2019, il legale del calciatore, replicava alle controdeduzioni della società, trascrivendo sulla propria memoria liban dello stesso, accettava la cifra proposta dalla Società, subordinata entro la data stabilita per l’udienza (19/09/2019), copia del modello F24 di avvenuto pagamento degli oneri fiscali.

La Società, non produceva quanto richiesto ed in data 16/09/2019 richiedeva un rinvio della discussione del ricorso per impossibilità del Presidente a partecipare.

La  richiesta  di  rinvio,  però,  è  stata  trasmessa  esclusivamente  alla  Commissione  e  non  alla controparte.

Di conseguenza la stessa oltre a non essere stata presa in esame dalla Commissione, è stata rifiutata dal legale del calciatore presente in udienza.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  la  società A.S.D.TURRIS CALCIO al  pagamento in favore del sig. EvangelistCUNZI della somma  lorda di

.12.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituziondella  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento didentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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