LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.135 LND del 14.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco ALVINO/A.S.D. U.S. SAVOIA 1908

RICORSO DEL CALCIATORE  Francesco  ALVINO/A.S.D.  U.S. SAVOIA 1908

Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Francesco Alvino si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 18.200,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 al pagamento in suo favore della somma di € 2.700 quale credito non percepito dall’accordo in essere.

La A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 si è costituita con memoria, lamentando l’inadempimento del calciatore. In particolare, espone la società che il reclamante Francesco Alvino, sotto la vigenza dell’accordo economico oggetto del reclamo e prima ancora della conclusione della stagione sportiva, avrebbe concluso un accordo con altra società (Giugliano) per la stagione sportiva 2019/2020; espone la società di aver appreso tale circostanza da un articolo di giornale rinvenuto on line in data 19.06.2018, ragion per cui tale condotta del calciatore rivelerebbe l’inadempimento all’art. 6 dell’accordo economico. Inoltre, nella ricostruzione societaria, l’asserito credito vantato dal reclamante sarebbe in realtà riferibile alle trattenute fiscali che la società è chiamata ad effettuare quale sostituto dimposta rispetto alla retribuzione del calciatore. In conclusione, la società chiede accertarsi l’avvenuta risoluzione dell’accordo economico per inadempimento e, in ogni caso, chiede il rigetto del reclamo proposto dal calciatore.

Con successive produzioni difensive il reclamante ha contestato quanto riferito dalla società, sia in merito all’avvenuta conclusione dell’accordo con altra società in data 19.06.2019, sia in merito alla ricostruzione societaria sulla riferita non debenza delle somme richieste e che, al contrario, sarebbero state oggetto di trattenute fiscali. Eccepisce, il reclamante, che anche a voler ritenere concluso l’accordo economico con la società Giugliano in data 19.06.2019, lo stesso dovrebbe ritenersi in ogni caso concluso al termine della stagione sportiva che, nella prospettazione del reclamante, sintende conclusa a seguito dellultima partita ufficiale della stagione.

In ogni caso, ed è questo che determina l’accoglimento del presente reclamo, la Commissione Accordi Economici rileva, come correttamente eccepito dal reclamante, che la società non ha mosso al calciatore alcuna contestazione scritta in merito alla presunta violazione dell’art. 6 dell’accordo economico e che, in ogni caso, la società non ne ha dato evidenza nemmeno all’udienza del 19.09.2019, non essendovi agli atti del giudizio alcuna prova dellavvenuta contestazione di inadempimento già asseritamente comunicata al calciatore. Pertanto, non piò addebitarsi al calciatore alcun inadempimento, in quanto la società non dà prova in giudizio dell’avvenuta contestazione, limitandosi a produrre un articolo di giornale dal quale la Commissione non può accertare sic et simpliciter alcun inadempimento.

Per quanto attiene allulteriore profilo oggetto di contestazione, sia sufficiente richiamare l’orientamento già espresso in merito all’impossibilità di ritenere che le somme in questione non fossero comunque dovute in ragione della loro imputazione a trattenute fiscali, in specie quanto difetti, come nel caso di specie, la relativa prova in merito all’avvenuto versamento all’erario. Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene non provate le contestazioni della società e accoglie il reclamo del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. U.S.  SAVOIA 1908 al pagamento in favore del sig. FRANCESCO ALVINO della somma di euro 2.700 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituziondella tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento didentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle  N.O.I.F.

 

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