LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. MANFREDONIA 2000

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. MANFREDONIA 2000

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 10.07.2019 la sig.na Luigina CAPALBO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S .D.MANFREDONIA 2000, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.Richiedeva  lcondanna  della  società  al pagamento  della  somma di €.2.150,00  quale  residuo

dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25  Bis comma 5 del  Regola mento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

LCommissione  Accordi Economici  presso  lLega  Nazionale  Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000  al pagamento in favore della sig.na Luigina CAPALBO della somma di €.2. 150,00.

Dispone la restituziondella tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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