LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUCIANI/A.S.D. OLTREPO’ VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LUCIANI/A.S.D. OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 10/07/2019 il sig. Luigi LUCIANI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €.5.000,00,quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERE SE 1919, al pagamento in favore del sig. Luigi LUCIANI della somma di €.5 .000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:

lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando  copia   della   liberatoria   e  del  documento   di  identità   del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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