LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI CROSTA/A.S.D. NOCERINA 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI CROSTA/A.S.D. NOCERINA 1910

Con reclamo datato 6/08/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Filippo DI CROSTA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva  pervenire alcuna  memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25  Bis

comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal  ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici            presso  la         Lega    Nazionale        Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Filippo DI CROSTA della somma di €.900,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell'  iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo  alla  Società  di  comunicare  al Dipartimento  Interregionale   i termini  dell'avvenuto pagamento    inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente  datati  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre 30  giorni  (trentadalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma  11 delle N.O.I.F.

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