LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo datato 2/08/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 il sig. Salvatore MANFRELLOTII, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di .7.250,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI ACIREALE  1946  al  pagamento  in  favore  del  sig.  Salvatore MANFRELLOTII  della  somma  di €.7.250,00.

Dispone  la  restituzione  della tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente  datati  firmati  dallo  stesso  entro e  non oltre  30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma  11delle N.O.I.F.

 

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