LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Samuele GIUFFRIDA/S.S.D. MARSALA CALCIO A.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Samuele GIUFFRIDA/S.S.D. MARSALA CALCIO A.r.l.

Con reclamo datato 12/08/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Samuele GIUFFRIDA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di .2.000,00 a titolo di residuo de l compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva  2018/19 .

La società,  non  faceva  pervenire  alcuna  memoria  difensiva,  nei termini  stabiliti dall'art.25  Bis comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rileva ndo altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il paga mento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione   Accordi   Economici       presso  la Lega            Nazionale Dilettanti    condanna la S.S. D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Samuele GIUFFRIDA della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale   i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberato ria   e   dedocumento   di  identità   decalciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)  dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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