LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Cristofaro MORRA/SSD ARL REAL GIULIANOVA

RICORSO DEL CALCIATORE Cristofaro MORRA/SSD ARL REAL GIULIANOVA

Con reclamo datato 6/08/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD AR L REAL GIULIANOVA il sig. Cristofaro MORRA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di .3.200,00 a titolo di residuo de l compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La  società,  non facevpervenire  alcunmemoria  difensiva,  nei  termini  stabiliti dall'art.2Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte da l ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata da l ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL REAL GIULIANOVA al pagamento in favo re del sig. Cristofaro MORRA della somma di €.3.200,00.

Dispone  lrestituzione  della  tassa  reclamo versata,  subordinata  alla  comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore ) tramite  mail all'indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento  di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall' a rt.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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