LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.142 LND del 23.10.2019 – Delibera – ERRATA CORRIGE AL CU N.141 DEL 23 OTIOBRE 2019

ERRATA CORRIGE AL CU N.141 DEL 23 OTIOBRE 2019

Alla pagina 1punto 2 leggasi:

RICORSO DELLA CALCIATRICE Jesica NOGALES PENA/A.S.D.MANFREDONIA  2000

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 10.07.2019 la sig.na  Jesica NOGALES PENA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MANFREDONIA 2000, un accordo economico prevedente la corresponsione  lorda di €.4 .800,00 relativamente  alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva  la  condanna  della  società  al pagamento  della  somma  di €.3.100,00  quale  residuo

dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna lSocietà A.S.D.MANFREDON IA 2000 al pagamento in favore della sig.na Jesica NOGALES PENA della somma di €.3.100,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell'  iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it