LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO
RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO
Con ricorso notificato il 21/08/2019 Domenico Suriano esponeva di aver concluso con l'ASD Calcio Pomigliano, per la stagione sportiva 2018/2019, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 30.000,00.
Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 10.050,00, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 19.950,00.
La società si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibiltà della domanda e, contestava, nel merito la pretesa del ricorrente nel merito la sua infondatezza. Entrambe le parti depositavano ulteriori memorie illustrative e, dopo un rinvio disposto su concorde richiesta delle parti all'udienza del 17/10/2019, la vertenza, dopo la discussione all'odierna udienza del 31/10/2019, era riservata in decisione.
Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art.
25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.
Analogamente, ed in via preliminare, deve darsi atto, in considerazione dell'accordo delle parti, del deposito della prima memoria difensiva della resistente.
Col primo motivo di censura la società eccepisce l’invalidità della notifica del reclamo, asseritamente inviato presso un indirizzo diverso dalla sede sociale, quale risultante dal certificato camerale prodotto in atti.
La contestazione si appalesa del tutto infondata per un duplice ordine di considerazioni.
Si rileva, in primo luogo, che il luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, Pomigliano d'Arco, via Carmine Guadagno 85 coincide colla sede della società indicata da quest'ultima nell'accordo economico depositato presso la L.N.D., sede, tra l'altro, a cui risultano indirizzate le comunicazioni della fissazione delle udienze della Lega, ricevute dalla società che ha partecipato ad entrambe le udienze stesse (udienze del17 e del31/10/2019).
La notifica risulta effettuata legittimamente all'indirizzo fornito dalla società e utilmente utilizzato dalla Commissione per la comunicazioni dell’ ASD Calcio Pomigliano.
A soli fini di completezza espositiva deve, inoltre, osservarsi che il reclamo è stato ritualmente ritirato dalla società, come si evince dalla relata di notifica, così essendo perfezionata la notifica alla stregua del raggiungimento dello scopo a cui l'atto era destinato, alla stregua delle prescrizioni dettate dal codice di rito al riguardo (art. 156 c.p.c.) osservandosi, infine e significativamente, che alcun rilievo al riguardo è stato mosso dalla società resistente.
Col secondo motivo I'ASD Calcio Pomigliano lamenta la mancanza di prova in ordine alla riferibilità dell'infortunio all'attività sportiva prestata dal calciatore.
La doglianza è destituita di ogni fondamento e deve, per l'effetto, essere disattesa.
Dalla documentazione allegata dal ricorrente e ritualmente comunicata a mezzo raccomandata alla società - cfr. ricevute di raccomandata dei due certificati medici del 4 e del 12/2/2019 - si evince, infatti, che l'infortunio occorso al calciatore, si è verificato nel corso dell'allenamento del 2/2/2019.
La circostanza, ritualmente comunicata alla società, per quanto sopra osservato, non è mai stata
oggetto di alcun rilievo da parte dell'ASD Calcio Pomigliano.
Quest'ultima avrebbe dovuto e potuto, ai sensi dell'accordo economico, contestare la riferibilità dell'infortunio all'attività sportiva svolta dal calciatore, pacifico essendo l'esistenza del trauma distorsivo subito da l ricorrente, ampiamente ed esaustivamente documentato dalle allegazioni clinico-mediche depositate dal Suriano.
Le contestazioni odierne avanzate dalla società si dimostrano, pertanto, del tutto strumentali e documentalmente smentite dalle allegazioni versate in atti.
Il reclamo, alla stregua delle pregresse argomentazioni deve essere integralmente accolto, dichiarando sussistente ed accertato il credito del ricorrente in complessivi €. 19.950,00
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO, al pagamento in favore del sig. Domenico SURIANO della somma di €.19 .950,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatori a e del documento di identità del calciator e regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.