LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Ivan GRECO/A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919
RICORSO DEL CALCIATOR E Ivan GRECO/A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/09/2019 il sig. Ivan GRECO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A .S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERE SE 1919 al paga mento della somma di €.2.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sport iva 2018/19
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il paga mento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A .S.D.OLTREPOVOGHERA ora A .S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Ivan GRECO della somma di €.2.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e de l documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.