LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COLOMBINI/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S. D. AVC VOGHERESE 1919 (Stagione Sportiva 2018/19)
RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COLOMBINI/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S. D. AVC VOGHERESE 1919 (Stagione Sportiva 2018/19)
Con reclamo datato 25/07/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo COLOMBINI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE, al pagamento della somma di €.2.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento -Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti
P. Q. M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Matteo COLOMBINI nei confronti della Società A.S.D. OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.