LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ivano FEOLA/A.S.D. NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Ivano FEOLA/A.S.D. NOCERINA 1910

Con reclamo datato 4/09/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D. NOCERINA 1910 il sig. Ivano FEOLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni  addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione   Accordi    Economici   presso   la   Lega   Nazionale    Dilettanti   condanna   la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Ivano FEOLA della somma di €.5.600,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell'  iban bancario  (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all'indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla  Società  di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale   i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente  datati  e firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione  giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma  11delle N.O.I.F.

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