LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PANINI/S.S.D. ALBALONGA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PANINI/S.S.D. ALBALONGA CALCIO
Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Manuel PANINI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ALBALONGA un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €.25.000,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di
€ 3.500,00, quale residuo non percepito dall'accordo in essere.
La S.S.D. ALBALONGA si è costituita con memoria, allegando una dichiarazione sottoscritta dal calciatore e con la quale lo stesso avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver ricevuto i 25.000,00 euro.
In sostanza, secondo la società convenuta, il documento in questione avrebbe efficacia di quietanza liberatoria dell'integrale pagamento disposto.
All'udienza tenutasi lo scorso 31 Ottobre, la difesa del reclamante ha ribadito quanto anticipato con memoria scritta in vista dell’udienza.
In particolare, il calciatore disconosce l'autenticità del documento, pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce allo stesso.
In conclusione, considerato l'avvenuto disconoscimento del contenuto del documento in questione, la Commissione Accordi Economici ritiene di dover trasmettere gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, onde accertare quanto dichiarato dal calciatore
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici, presso la Lega Nazionale Dilettanti, dispone la trasmissione del fascicolo alla F.I.G.C.-Procura Federale, sospendendo ogni decisione in attesa delle risultanze.