LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 LND del 17.12.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Souleymane DIAMOUTENE/S.S.D.1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA

RICORSO DEL CALCIATORE Souleymane DIAMOUTENE/S.S.D.1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA

Con reclamo datato 13/08/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D.1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA, il sig. Souleymane DIAMOUTENE chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di

€.6.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19  La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

All’udienza  del  12/12/2019,  il  legale  del  calciatore,  riformulava  la  richiesta  del  petitum  in

€.5.500,00, rilasciando regolare verbale scritto, in quanto la Società ha corrisposto al calciatore una parte del debito per un importo pari a €1.000,00.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA, al pagamento in favore del sig. Souleymane DIAMOUTENE della somma di €.5.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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