LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 24.02.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Edenilson BERGONSI/ A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI

 

RICORSO DEL CALCIATORE  Edenilson BERGONSI/ A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/01/2020 il sig. Edenilson BERGONSI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento della somma di €.5.540,00,quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2019/20,maturato e non percepito, fino alla data dell11/12/2019 in quanto poi svincolato.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Edenilson BERGONSI della somma di €.5.540,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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