LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele TALIA/A.S.D. ROTONDA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Michele TALIA/A.S.D. ROTONDA CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A .R. in data 26/11/2019 il sig. Michele TALIA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ROTONDA CALCIO al pagamento della somma di €. 1.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.
La Società non faceva pervenire nessuna contro deduzione a propria difesa, nei termini previsti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROTONDA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Michele TALIA della somma di €. 1.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.