LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARINO/A.S.D.ISERNIA FBC
RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARINO/A.S.D.ISERNIA FBC
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 24/10/2019 il sig. Marco MARINO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €. 1.500,00 qua le residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA FBC, al pagamento in favore del sig. Marco MARINO della somma di E:. 1.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.