LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SPANO’/U.S.PA LMESE A.S.D.

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SPANO'/U.S.PA LMESE A.S.D.

Con reclamo datato 22/04/2020 inoltrato a mezzo raccomandata PEC alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Domenico SPANO', chiedeva la condanna della Società U.S. PALMESE A.S.D. al pagamento della somma di €. 4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento -Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Domenico SPANO' nei confronti della Società U.S.PALMESE A.S.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata .

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò Samy BALDASSARRI/ F.c. FORLI’ S.R.L.

Con reclamo datato 9/03/2020 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Nicolò Samy BALDASSARRI, chiedeva la condanna della Società F.C.FORLI' S.R.L. al pagamento della somma di €. 2.314,87 qua le compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento -Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Nicolò Samy BALDASSARRI nei confronti della Società A.C.FORLI' S.R.L.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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