LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SCIPIONI/A.C.NARDO’ S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SCIPIONI/A.C.NARDO' S.R.L.

Con reclamo datato 06/11/2019 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Stefano SCIPIONI, chiedeva la condanna della Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento della somma di €. 7.000,00, qua le compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva preliminarmente, che in data 25/03/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società .

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it