LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 LND del 03.07.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/U.S.PALMESE A.S.D.
RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/U.S.PALMESE A.S.D.
Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Angelo DELLA GUARDIA in data 28/01/2020, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €. 14.000,00.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 3.133,33 qua le residuo dell'accordo economico in essere, maturato al mese di Dicembre 2019,in quanto poi svincolato.
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall’ Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto. In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento
P.Q.M.
la Commissione Accordi Economici presso la lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Angelo DELLA GUARDIA, della somma di euro 3.133,33,da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società dì comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.