LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 LND del 10.08.2020 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Alfio Antonino FINOCCHIARO/A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 (Collab. Gest. Sport.)

RICORSO DEL SIG. Alfio Antonino FINOCCHIARO/A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 (Collab. Gest. Sport.)

Con reclamo datato 7/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO (Collab. Gest. Sport.) chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20 relativamente al periodo Gennaio 2020/Giugno 2020.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO della somma di €.5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i  termini  dell’avvenuto  pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento   di   identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni  (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter  comma  11 delle N.O.I.F.

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