LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 104 LND del 25.09.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/ASD CORIGLIANO CALABRO

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con decisione del 30-7-2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche -, a seguito di ricorso proposto ai sensi dell’art. 90, 2° comma lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva dall’ASD Corigliano Calabro, annullava la decisione della C.A.E. del 2-7-2020, ritenendo integrata la violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto alla difesa, sul rilievo dell’omessa comunicazione alla società della data dell’udienza di discussione.

Il Tribunale Federale Nazionale rimetteva, quindi, gli atti del procedimento alla C.A.E. per l’ulteriore corso e la decisione della vertenza nel merito.

La società resistente depositava ulteriore memoria illustrativa, allegando copia della scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione dell’accordo economico tra le parti risolutivo

All’odierna udienza, il ricorrente deduceva l’inammissibilità per tardività, della memoria depositata dalla società ed all’esito della discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda devono svolgersi alcune brevi ma necessarie e preliminari considerazioni in ordine al diritto alla difesa ed al principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio costituisce essenziale e rilevante corollario del più generale diritto alla difesa, principio elevato a dignità costituzionale dall’art. 24 della nostra Carta fondamentale. La giurisprudenza costituzionale è univoca e costante nell’affermare che la garanzia apprestata dall’art. 24 Cost. “..opera attribuendo la tutela processuale delle situazione giuridiche soggettive nei limiti in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trovi confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall’ordinamento” - cfr. in termini C. Cost. 355/2010 ed, in precedenza C. Cost. 453 e 327 del 1998). La Suprema Corte ha, poi, affermato, precisando e fornendo il legittimo alveo di esercizio dei diritti - e per quanto ci riguarda in questa sede, del diritto alla difesa - che “..il giudice non è tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.)”, ribadendo principi già ripetutamente affermati (Cass. s.u. 11353-2004 e 11527-2011).

A tale stregua non può revocarsi in dubbio che il diritto alla difesa e la garanzia del contraddittorio siano sussistenti ed effettivamente esperibili nel rispetto e nei limiti normativamente previsti per il loro esercizio.

Scendendo all’esame della fattispecie in oggetto deve rilevarsi che la C.A.E, nella decisione del 3-7-2020 aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività del relativo deposito, della memoria presentata dalla società ai sensi dell’art. 25,bis, 5° comma, disposizione che espressamente prevede che “ La parte resistente può inviare, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo…”.

Discende da tale declaratoria che alla società resistente era preclusa, per intervenuta decadenza dall’esercizio del relativo diritto, ogni attività difensiva - deposito di memoria e documenti, facoltà di contestazione -, con l’ovvia conseguenza che l’eventuale presenza della società all’udienza avrebbe reso la stessa un mero “convitato di pietra”, privo, per espressa previsione normativa, di ogni facoltà di interloquire e, soprattutto, di svolgere alcuna attività difensiva.

La violazione del contraddittorio, più semplicemente, benchè e certamente sussistente, non ha riverberato alcuna lesione del diritto alla difesa sul decisivo ed assorbente rilievo che alcuna attività difensiva era concretamente esperibile dalla società.

In ogni caso, anche considerando e assumendo la decisione della vertenza in oggetto alla stregua della pronunciata violazione del contraddittorio della società resistente, devesi rilevare che alcuna reviviscenza potrebbe derivare al concreto esercizio del diritto di difesa di quest’ultima la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, sul decisivo ed assorbente rilievo della dichiarata inammissibilità del deposito della memoria difensiva e dei documenti, trattandosi di decadenza già maturata in forza della preclusione sancita dall’art. 25bis, 5° comma sopra richiamato.

Nel merito non può che ribadirsi l’accertamento positivo del credito del ricorrente, ampiamente provato alla stregua della documentazione allegata in atti - accordo economico - nei limiti della richiesta formulata e limitata alla scadenza del 3-12-2019.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla considerazione delle relative difese.

Deve, pertanto, concludersi dichiarando accertato il credito del ricorrente in complessivi €. 9.166,66.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Salvatore COCIMANO della somma di €.9.166,66

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si  fa obbligo  alla  Società di  comunicare al  Comitato  Regionale  Calabria  i  termini  dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter  comma 11 delle N.O.I.F.

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