LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 104 LND del 25.09.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/ASD CORIGLIANO CALABRO

RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con ricorso notificato il 26/05/2020 Danilo Cucinotti esponeva di aver concluso con l’ASD Corigliano Calabro un accordo economico, per la stagione sportiva 2019/2020, che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 23.420,00, precisando che, a far data dal 7/12/2019, era stato trasferito alla Reggiomediterranea.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di €. 8.385,86, relativo al periodo di permanenza presso l’ASD Corigliano Calabro - 20-8 7-12-2019.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo che l’accordo era stato consensualmente risolto in data 5-10-2019 come risultava dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, rilevando che, pertanto, tenuto conto del periodo in cui il giocatore aveva fornito le proprie prestazioni e considerato, altresì, le somme addebitare al calciatore per ritardata e la mancata presentazione agli allenamenti e la mancata restituzione del materiale sportivo, il credito del ricorrente doveva considerarsi limitato al minor importo di €. 441,56.

All'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Nel merito si osserva che il credito del ricorrente risulta provato nella misura richiesta alla stregua della documentazione allegata in atti (accordo economico) ed in ragione del periodo di permanenza dello stesso presso la società.

Le eccezioni e le contestazioni svolte dalla resistente sono, viceversa sfornite di ogni obiettivo riscontro e contraddette dalle stesse difese svolte da quest’ultima.In particolare e per quanto rileva in questa sede, è da rilevare, in relazione alle contestazioni di ritardata e mancata presentazione agli allenamenti da parte del giocatore ed alla mancata restituzione del materiale sportivo che difetta la rituale contestazione di tali addebiti all’interessato, come previsto dall’art. 92, 4° comma delle N.O.I.F., di talchè i fatti dedotti dalla società devono ritenersi mere allegazioni difensive sfornite di ogni riscontro probatorio.

In relazione, poi, all’eccezione di risoluzione consensuale dell’accordo pare sufficiente rilevare che la circostanza è decisivamente smentita dalle stesse difese della società, la quale ha espressamente riferito della ritardata e mancata presentazione del calciatore agli allenamenti “…periodo 01-12-2019 fino alla data del trasferimento all’ASD Reggiomediterranea”.

Deve, pertanto, concludersi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, dichiarando che Danilo Cucinotti è creditore dell'importo di €. 8.385,86 nei confronti dell’ASD Corigliano Calabro.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig.Danilo CUCINOTTI della somma di €.8.385,86.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo  alla  Società di  comunicare al  Comitato  regionale  Calabria  i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter  comma 11 delle N.O.I.F.

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