LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 LND del 12.10.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MIANO/ASD SANCATALDESE CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MIANO/ASD SANCATALDESE CALCIO
Con reclamo datato 10/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.SANCATALDESE CALCIO il sig. Roberto MIANO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.825,00,a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, in data 15/07/2020, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente, che le stesse sono fuori termine per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 e di conseguenza non possono essere prese in considerazione per la decisione.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.SANCATALDESE CALCIO, al pagamento in favore del sig. Roberto MIANO, della somma di €.1.825,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazion e giusto quanto previsto dall’art.94 ter coma 11 delle N.O.I.F.