LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 LND del 12.10.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BARRETTA/A.S.D. ISERNIA FBC Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 13/06/2020 il sig. Antonio BARRETTA si rivolgeva a questa

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BARRETTA/A.S.D. ISERNIA FBC

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 13/06/2020 il sig. Antonio BARRETTA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. ISERNIA FBC al pagamento della somma di €.4.125,00, quale residuo, previsto,  dall’accordo  economico  stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società A.S.D. ISERNIA FBC, al pagamento in favore del sig. Antonio BARRETTA della somma di €.4.125,00.

 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:

lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise   i  termini  dell’avvenuto  pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla  data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter  comma 11 delle N.O.I.F.

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