LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 LND del 27.01.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Diego ALBANESE/MILANO CITY B.G.F.C. S.S.D

RICORSO DEL CALCIATORE Diego ALBANESE/MILANO CITY B.G.F.C. S.S.D

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 16/09/2020 il signor ALBANESE Diego si  rivolgeva  a  questa  Commissione  esponendo  di  aver  concluso  con  la  società  Milano  City  B.G.F.C.S.S.D. A R.L. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore ALBANESE Diego;

- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 10.000,00 per la stagione 2019/2020;

- che il calciatore ha dedotto di essere rimasto tesserato con la società resistente fino alla data del 23.12.2019, quando è stato trasferito ad altra società;

- che il calciatore ha pertanto maturato un credito nei confronti della società MILANO CITY B.G.F.C.S.S.D. A R.L., pari ad un importo di cinque mensilità, dalla data del 20 luglio 2019 alla data del 23 dicembre 2019;

- che la società Milano City B.G.F.C.S.S.D. A R.L., rimasta contumace, ha corrisposto al calciatore soltanto l’importo di € 2.000, rimanendo inadempiente per un importo pari ad € 3.000,00;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Lombardia  i termini dell’avvenuto  pagamento  inviando copia della  liberatoria  e del documento  di identità del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto  previsto dall’art. 94 ter comma  11 delle  N.O.I.F.

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