LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 LND del 26.02.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Loris CANNIZZARO/U.S.PALMESE ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Loris CANNIZZARO/U.S.PALMESE ASD
Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore CANNIZZARO Loris si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società US PALMESE ASD un accordo economico stipulato in data 27/12/2020 che prevedeva la corresponsione lorda di euro 1.600,00 per la stagione sportiva 2019/20;
- Letto il ricorso del calciatore CANNIZZARO Loris;
- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dell’emergenza sanitaria da COVID19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa
- valutato che il protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d’equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art.3 del Protocollo in parola secondo cui “ per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, Il club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;
- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d’indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità; nell’accordo economico
- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 1.600,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- che il calciatore non ha percepito alcuna somma dalla Società e da riconoscersi, quindi, nell’80% della somma totale netta pattuita;
- che l’istante ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d’ indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
P.Q.M.
Dichiara dovuto dalla Società US PALMESE ASD al sig. CANNIZZARO Loris la somma di euro 680,00, derivante dall’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico detratto le 600,00 euro a titolo d’indennità governativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.