LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 LND del 24.03.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simon LANER/F.C. SSD SPORTING FRANCIACORTA SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Simon LANER/F.C. SSD SPORTING FRANCIACORTA SRL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 22/01/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

- rilevato che la Società non si è costituita in giudizio;

- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall’orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19;

- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 3.002,00, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;

- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuta dalla società FC SSD SPORTING FRANCIACORTA SRL al Sig. Simone LANER la somma di Euro 3.002,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia della  liberatoria  e del documento d’identità  del  calciatore  regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)   della data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter  comma 1 delle N.O.I.F.

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