LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 LND del 22.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Danilo ALESSANDRO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

RICORSO DEL CALCIATORE Danilo ALESSANDRO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Danilo ALESSANDRO, regolarmente trasmesso alla società SSD CITTA’ DI CAMPOBASSO a r.l. in data 17/12/2020; ritenuto che la Città di Campobasso SSD si è costituita in giudizio tramite l’Avv. Antonino Mancini in data 15/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. che in data 18/01/2021 il Calciatore Alessandro DANILO, tramite il suo legale ha presentato memorie integrative;

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell’udienza del 25/03/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate; letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti nel merito delle loro memorie presentate in particolar modo sul tema delle ritenute fiscali trattenute al Calciatore in applicazione della normativa vigente la commissione faceva espressa richiesta delle Certificazioni Uniche e modelli di pagamento che attestassero l’avvenuto pagamento delle ritenute operate per legge. L’avvocato presente non trovando il documento si riservava di produrlo come infatti è avvenuto in data 6/4/2021 in allegato alle ulteriori memorie difensive veniva notificato alla Commissione e alla controparte. Nelle due Certificazioni allegate si evincono importi lordi concessi negli anni fiscali 2019/2020 e gli importi trattenuti a titolo di ritenuta di acconto per un totale rispettivamente di € 25.838,99 e € 3.831,34 per questi motivi la Società insiste per il non accoglimento del reclamo in quanto il debito si è estinto.

Il reclamante in data 7/4/2021 ha presentato contromemorie difensive inviate alla commissione e alla controparte insistendo sull’accoglimento del reclamo in quanto non vi è la prova dell’avvenuto pagamento.

La Commissione tenendo conto dei documenti presentati in udienza e di quelli pervenuti successivamente sopra esposti, considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare; visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità; considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 8.597,55 – data la somma di Euro 22.008,45 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.476,35;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata e non avendo portato in atti la prova dell’avvenuto pagamento delle somme trattenute al Calciatore a titolo di imposta sui redditi;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società CITTA’ DI CAMPOBASSO SSD  al  Sig. Alessandro DANILO la somma di Euro 2.476,35 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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