LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 LND del 22.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/S.S.D. MARSALA CALCIO A.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/S.S.D. MARSALA CALCIO A.r.l.
Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 26/08/2020 il signor BALISTRERI PIETRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD MARSALA CALCIO A R.L un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.00,00 per la stagione sportiva 2019/2020. L’accordo economico sottoscritto in data 7/08/2019 è stato depositato presso l’ufficio tesseramento Interregionale in data 31/10/2019
Il reclamante dichiarando di aver percepito la somma di euro 7.500,00 Richiedeva in via principale la condanna della società al pagamento della somma di euro 22.500,00;
in subordine richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 18.000,00 in virtù della prestazione parziale effettuata a seguito della sospensione del campionato causa Covid;
in ulteriore subordinata la condanna della società al pagamento della somma di euro 16.500,00 in via equitativa e di giustizia sulla base del protocollo LND/AIAC
Si costituiva, nei termini, la società allegando alla propria memoria difensiva copia di un accordo economico sottoscritto tra le medesime parti in data 07/01/2020 riferito allo stesso periodo temporale dell’accordo economico datato 07/08/2019 ma con un compenso pattuito di euro 13.500,00
La società sulla base dell’accordo economico sottoscritto in data 07/01/2020 integralmente sostitutivo di quello sottoscritto in data 07/08/2019 ritiene che al reclamante sia dovuta in via principale la somma di euro 1.950,00, in subordine la somma di euro 4.200,00 ed in ulteriore subordinata la somma di euro 12.450,00
Con successiva memoria il reclamante, disconosceva la sottoscrizione apposta sull’accordo economico del 7/01/2020 ribadendo in via principale la condanna della società al pagamento della somma di euro 22.500,00 ed in subordine in applicazione del protocollo LND/AIC la condanna al pagamento della somma di euro 15.900,00;
All’udienza del 8 aprile 2020 le parti ribadivano le loro posizioni
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la LND, constatato che è stata disconosciuta da parte del calciatore la firma apposta sull’accordo economico del 7/01/2020, dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.
Sospende qualsiasi decisione in merito in attesa della conclusione indagine.