LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 LND del 22.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele CARROZZA/U.S. PALMESE ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Michele CARROZZA/U.S. PALMESE ASD
Con ricorso datato 23.12.2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r., alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il calciatore Carrozza Michele chiedeva la condanna della società U.S. PALMESE ASD, al pagamento della somma di euro 1.250,00, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 3.000,00 per la stagione sportiva 2019/20.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art. 25/bis del regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa computati sino alla mensilità di febbraio 2020 atteso che dal mese di marzo 2020 l’attività agonistica è stata interrotta a causa dell’emergenza COVID -19.
P.Q.M.
Dichiara dovuto dalla Società U.S.PALMESE ASD al sig. CARROZZA Michele la somma di euro 1.250,00, quale residuo del compenso dovuto per l’attività agonistica svolta, calcolata fino al mese di febbraio 2020, previsto dall’Accordo Economico depositato.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.