LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 LND del 22.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VILLA/U.S.PALMESE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VILLA/U.S.PALMESE ASD

Con reclamo notificato tramite raccomandata A.R. il signor VILLA Francesco si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S.D. PALMESE ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 7.200,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore VILLA Francesco, con il quale si deduce che l’attività agonistica è stata l’interrotta dal mese di marzo 2020 e che la società è rimasta inadempiente per un importo totale complessivamente pari ad € 4.000,00;

La Società, non faceva pervenire nei termini, alcuna nota a propria difesa.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, dichiara dovuta dalla Società U.S.PALMESE ASD al Sig. Francesco VILLA, la somma di Euro 4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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