LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 LND del 10.05.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RUSSO/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RUSSO/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 07/01/2020 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

- lette le memorie della Società del 30/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;

- letta la memoria del calciatore del 23/03/2021;

- letta la memoria della società del 24/03/2021;

- letta la memoria del calciatore del 15/04/2021;

- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l’onere di dimostrare le modalità di determinazione dell’importo netto rispetto a quanto indicato nell’accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

- i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;

- sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

- sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l’anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;

- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;

- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;

- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;

- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;

- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica  in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 2.816,00  lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda;

- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;

- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra esposti, la somma nell’importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920 al Sig. Francesco RUSSO la somma di Euro 2.816,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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