LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 LND del 10.05.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giordano MACCARRONE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

RICORSO DEL CALCIATORE Giordano MACCARRONE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

Con ricorso datato 08.01.2020, inoltrato a mezzo PEC tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Giordano Maccarrone chiedeva la condanna della SSD Calcio Foggia s.r.l. al pagamento della somma di € 13.634,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata, in data 06.02.2020, presentava le proprie controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto integrale del ricorso e formulava domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico per giustificato motivo oggettivo, sulla base del coinvolgimento del calciatore in un’indagine penale per il reato di frode sportiva, nell’ambito della quale al medesimo era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il ricorrente, in data 11.02.2020, replicava alla controdeduzioni della società, comunicando la circostanza di non aver potuto prestare la propria attività sportiva, in ragione di un infortunio verificatosi in data 23.09.2019. Dava, altresì, atto di aver aggiornato costantemente la società in merito al decorso del predetto infortunio ed alle condizioni di salute che impedivano lo svolgimento dell’attività sportiva. Comunicava, inoltre, che la misura restrittiva applicatagli era stata revocata in data 18.12.2019, con la conseguenza che la sua durata effettiva si era limitata a ventisei giorni, ferma la superfluità della stessa sotto il profilo dell’impedimento alla prestazione sportiva, in costanza del richiamato infortunio. Nel medesimo atto il ricorrente precisava che l’importo richiesto a seguito di una rideterminazione della somma indicata in ricorso e della maturazione di un ulteriore mensilità fosse pari a € 17.060,80. In subordine chiedeva comunque la condanna della società al pagamento della somma di € 12.927,84, in caso di attribuzione di rilevanza all’applicazione della richiamata misura cautelare.

Codesta Commissione in data 24.02.2020, all’esito della riunione tenutasi in data 13.02.2020, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali infrazioni disciplinari attinenti alla presunta violazione dell’art. 4 del C.G.S., anche in correlazione al Protocollo d’Intesa A.I.C. / L.N.D. sottoscritto il 21.10.2004.

La Procura Federale deferiva il Presidente della società, sig. Roberto Felleca e la Società Calcio Foggia 1920 SSD a R.L., rispettivamente per la violazione dell’art. 4 comma 1 e art. 6, comma 1 C.G.S.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito del procedimento disciplinare instaurato, irrogava la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società e l’inibizione di mesi due al Presidente.

Il procedimento avanti questa Commissione, dopo la sospensione disposta a seguito della trasmissione degli atti alla Procura Federale, riprendeva con la riunione tenutasi in data 22.04.2021, all’esito della quale la Commissione si riservava la decisione.

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Rileva la Commissione come dalla documentazione prodotta in atti sia emerso come il ricorrente non abbia potuto prestare l’attività sportiva nell’interesse della società controinteressata a causa dell’infortunio occorsogli in data 23.09.2019 e come tale impossibilità si sia protratta nei mesi, comprendendo il periodo temporale di ventisei giorni, durante il quale il calciatore è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’applicazione della misura cautelare sebbene, in astratto, idonea ad inibire in capo al calciatore la capacità di garantire le sue prestazioni, in concreto, non ha spiegato una rilevanza diretta in tal senso, posto che la costanza dell’infortunio avrebbe continuato ad impedire l’attività sportiva, anche in assenza della predetta misura cautelare.

PQM

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la SSD Calcio Foggia s.r.l. a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17. 060,80, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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