LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 321 LND del 24.05.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Daniele GHIDOTTI/S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L. La Commissione Accordi Economici:

RICORSO DEL CALCIATORE Daniele GHIDOTTI/S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Daniele GHIDOTTI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L. in data 13/01/2021 ricevuto dalla Società in data 20/01/2021; ritenuto che la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 a r.l. si è costituita in giudizio tramite l’Avv. Fabio GIOTTI in data 12/02/2021 nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. e che in data 19/04/2021 il calciatore ha presentato  controdeduzioni  in risposta alle memorie difensive.

Tutti i documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell’udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate; letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti hanno approfondito le loro posizioni sul tema dell’applicabilità nel caso di specie del Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, nonché sulla questione legata alle imposte certificate nel periodo fiscale 2019 in relazione ai compensi percepiti dal calciatore Daniele GHIDOTTI.

In considerazione della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare; visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo; ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità; considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.327,62,  – data la somma di Euro 7.000,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 1.462,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l’art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell’accordo economico;

rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto al versamento delle imposte fiscali dovute per legge, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L.  al Sig. Daniele GHIDOTTI   la somma di Euro 1.462,20 per le causali indicate in narrativa ed in ottemperanza della normativa fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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