LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 LND del 07.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/AC CREMA 1908 SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/AC CREMA 1908 SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite PEC in data 27/02/2021, il signor ORCHI Alessandro si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società AC CREMA 1908 SSD ARL un accordo economico sottoscritto il 13/12/2019 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € 4.000,00 avendo percepito unicamente l’importo di € 6.000,00.

In subordine, richiedeva l’applicazione del protocollo AIC/LND che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all’80% di quanto pattuito nell’accordo economico, per un importo complessivo di euro 1.400,00.

Si costituiva, nei termini, la società, eccependo la mancata prestazione del calciatore da marzo 2020.

La società dichiarava che l’accordo economico sottoscritto tra le parti, prevedeva una decorrenza dal 6 dicembre 2019 al 30 giugno 2021.

Considerata l’interruzione causa Covid del Campionato di Serie D, la società sosteneva che il calciatore ha di fatto presenziato a 10 partite su 20, svolgendo il 50% dell’attività sportiva prevista.   Per questi motivi, la AC CREMA 1908 SSD ARL contesta l’importo richiesto dal calciatore e chiede in via principale che vengano rigettate tutte le richieste del sig. ORCHI, in via subordinata che vengano ridotti gli importi dovuti al ricorrente, applicando il protocollo AIC/LND  e riconoscendo l’importo di euro 1.4000.

La società chiede inoltre l’ammissione testi a sostegno della diversa percentuale calcolata in riferimento all’attività svolta dal calciatore, rispetto a quanto previsto dal protocollo di intesa AIC/LND.

Il calciatore con un ulteriore memoria difensiva del 6.05.2021, ribadisce l’importanza del protocollo di intesa AIC/LND e chiede che vengano rigettate tutte le richieste fatte dalla società, compresa l’ammissione di prove per testi in quanto inammissibili e/o irrituali, nonché infondate in quanto vertenti su circostanze provate documentalmente.

In data 07.05.2021 la società con ulteriori controdeduzioni, ribadisce le ragioni già esposte e formulate nella precedente memoria difensiva.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND dichiara dovuto dalla Società AC CREMA 1908 SSD ARL. al Sig. Alessandro ORCHI l’importo di € 1.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it