LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 LND del 14.06.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicola LANZOLLA/S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Nicola LANZOLLA/S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.r.l.
Con ricorso notificato il 9/02/2021 Nicola LANZOLLA esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 s.r.l. un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di €. 16.493,51 con decorrenza dal 18/12/2019.
Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all’infezione pandemica “Covid-19 Sars”, il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 5.000,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 11.493,51 o, in subordine, nella minor somma di €. 8.194,80 in applicazione del “Protocollo d’Intesa” raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l’indennità governativa di €. 600,00 e, quindi di €. 7.594,80.
La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo, in primo luogo, l’infondatezza della domanda sul rilievo dell’impossibilità di svolgimento della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c, qualificando la pandemia quale causa di forza maggiore idonea a far venir meno l’obbligazione assunta in contratto e sottolineando la non vincolatività del “Protocollo d’Intesa” concluso tra la L.N.D. e l’A.I.C.
Rilevava, poi, che al calciatore era stata corrisposta l’indennità governativa, da intendersi sostitutiva del compenso convenzionalmente pattuito, sottolineando che non sussisteva alcuna prova dello svolgimento dell’attività sportiva da parte del tesserato e contestando, infine, la quantificazione della pretesa creditoria azionata dal ricorrente. concludendo per il rigetto del ricorso.
L’esponente depositava ulteriore memoria illustrativa e, all'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.
Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.
Ritiene la Commissione che non sussistono motivi per discostarsi dal proprio orientamento già espresso in numerose decisioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19, confermando la regola equitativa ripotata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020. Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall’art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, deve riconoscersi al calciatore un importo nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dal tesserato a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Tenuto conto, quindi, dell’importo pattuito nell’accordo economico, pari ad €. 16.493,51 e considerate le somme versate dalla società per complessivi €. 5.000,00, nonché l’indennità governativa di €. 500,00, il credito accertato a favore del ricorrente è determinato in €. 7.594,80.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che il Sig. Nicola LANZOLLA è creditore dell'importo di €. 7.594,80 nei confronti della S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 s.r.l.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non otre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.