LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 LND del 14.06.2021 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Aurora CROCE/A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE

RICORSO DELLA CALCIATRICE  Aurora CROCE/A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE

 La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso della calciatrice Aurora CROCE, regolarmente trasmesso alla Società A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE con raccomandata a/r recapitata in data 17/03/2021 come da avviso di ricevimento in atti;

- letta la memoria del 14/04/2021 con cui la Società si è tempestivamente costituita in giudizio, come da ricevuta di avvenuta consegnata della p.e.c. in pari data;

- letta la memoria della calciatrice del 19/05/2021, trasmessa alla Società via p.e.c. in data 20/05/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

- considerato che la ratio della regola equitativa ripotata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, fatta propria da questa Commissione secondo l’orientamento consolidato, è quella di contemperare gli opposti interessi dell’atleta e della società con riferimento all’intero periodo di durata dell’accordo economico che comprenda anche il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, in cui l’attività agonistica è stata sospesa a causa dell’emergenza da COVID-19 e il sinallagma convenzionale ne è risultato quindi oggettivamente alterato;

- rilevato che la ricorrente ha domandato il pagamento di un importo a saldo (Euro 510,00) derivante dal prodotto tra il compenso di Euro 30,00 a punto pattuito nell’accordo economico a titolo di premio e i 38 punti pacificamente conseguiti dalla Società alla data del 10/03/2020 (giorno di interruzione delle gare) tra campionato e Coppa Italia, detratto l’acconto corrisposto di Euro 630,00 e che, dunque, la domanda stessa attiene a prestazioni sportive effettivamente svolte dalla calciatrice prima della sospensione delle competizioni;

- ritenute, pertanto, insussistenti nella specie le esigenze di contemperamento degli opposti interessi a cui risponde la regola di equità sopra richiamata, non attenendo la domanda della ricorrente a compensi riferiti al periodo emergenziale di sospensione delle prestazioni sportive;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuta dalla Società  A.S.D.APRILIA RACING FEMMINILE alla Sig.ra Aurora CROCE la somma di Euro 510,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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