F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 1 del 16.07.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FRANCO BADOLATO
Procedimento disciplinare a carico di FRANCO BADOLATO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacco. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico :
- considerato che il sig. FRANCO BADOLATO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, ed in relazione all’art. 38, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver profferito offese verbali esplicite nei confronti di alcuni tesserati della società ASD United CB in una partita per il Campionato C2 di calcio a cinque del Comitato Prov.le Autonomo di Trento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.
Ritenuto che:
- deve anzitutto essere sollevata, d'ufficio, la questione di competenza di questo Commissione Disciplinare, giacché le frasi oggetto di deferimento sono state pronunciate negli spogliatoi, al termine di una partita di campionato;
- al riguardo, viene in rilievo quanto disposto dall’art. 38, comma l, (già 39, comma l) del Regolamento del Settore Tecnico, che, sotto la rubrica "Disciplina dei tecnici", così testualmente recita: " I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FI.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica ";
- tale norma è stata interpretata dalla oramai consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia endofederali nel senso che costituiscono fatti inerenti all’attività agonistica anche quelli immediatamente precedenti o successivi all’arco temporale in cui si svolge la partita e che accadono sotto il diretto controlla o percezione dell’arbitro;
- tale interpretazione è stata fatta proprio, tra le altre, dalla decisione della Corte Federale d’Appello di cui al Com. Uff. n. 082/CfA- Riunione Del 14 Dicembre 2015, allorché è stato affermato che "deve ritenersi che le condotte dell’allenatore della Casolese, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di secondo categoria Casolese-Chianti Nord, disputato il 25.10.2015, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di Laro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti, siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica";
- la stessa Procura Federale nell’ambito di quel procedimento [n. 2779/1141 Pf l5-l6 Gc/Vdb del 19.09.2016) nell’impugnare il provvedimento di primo grado del Tribunale Territoriale Comitato Toscano Delibera L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016) aveva sostenuto la tesi secondo cui "gli organi di giustizia endofederale hanno sempre affermato che per "infrazioni inerenti l'attività agonistica " devono intendersi non solo e non solamente quelle che si verificano durante la disputa di una competizione sportiva, ma anche quelle che avvengono prima e dopo la gara e sono allo stesso legate da funzionalità e da nesso causale"; tesi questa che è stata appunto accolta dalla Corte Federale d’Appello;
- anche nella specie si ritiene pertanto di dover aderire a tale consolidato orientamento;
- non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che le condotte contestate al deferito (trattasi di frasi offensive pronunciate dal deferito negli spogliatoi al termine di una partito di campionato) debbono essere inquadrate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di "infrazioni inerenti l’attività agonistica" per le quali, quindi, vale il principio stabilito dall’art.39, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato," I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica";
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti alla Procura Federale.