F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 1 del 16.07.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FELICE MELCHIONNA

Procedimento disciplinare a carico di FELICE MELCHIONNA Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con  compiti  di segreteria .

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FELICE MELCHIONNA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l del C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma l, e 41 , comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo e, comunque collegata al trasferimento  ed al  collocamento  di calciatori con relativo tesseramento;

- valutate   le  argomentazioni  accusatorie   della  Procura  Federale  che  ha  chiesto  la sanzione   della squalifica per mesi dodici ;

- esaminato la memoria difensiva del deferito del 9.7.2018;

- preso atto  della  rinuncia  da  parte  della  difesa  del  deferito alla prima  eccezione preliminare         sollevata nella suddetta memoria relativa alla pretesa nullità del deferimento per "doppio procedimento" (come da verbale dudienza del l3.7.2018).

Ritenuto che:

- risultano infondate le eccezioni preliminari relative alla mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del deferimento, giacché la Procura Federale ha dimostrato la regolarità ex art. 38 CGS delle notifiche effettuate presso la sede della  società, domicilio eletto in fase di indagine dal deferito, depositando le copie dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l’atto di deferimento e la copia del documento attestante la regolare notifica per compiuta giacenza dell’avviso di conclusione delle indagini. Non rileva in proposito l’invocato omessa comunicazione di tali atti al deferito da porte della società, trattandosi di questione meramente interna ai rapporti tra deferito e società, che non inficia la regolarità della notifica ex art 38 CGS;

- non vi sono ragioni per disporre la sospensione del presente procedimento in attesa dell’esito del procedimento penale avviato a carico del Sig. Melchionna, considerato anche la reciproca autonomia tra i profili disciplinari e penali dell’illecito, secondo il principio di frammentarietà, tanto più che le condotte specificamente oggetto del presente procedimento disciplinare sono diverse da quella oggetto del processo penale;

- nel merito i fatti contestati risultano ampiamente e documentalmente comprovati dalle e numerose  dichiarazioni  testimoniali  acquisite  in sede  di  indagini  ed  in particolare risultano ammessi dallo stesso Sig. Melchionna che in sede di audizione ha confermato di aver contattato giocatori e di essere stato il Laro "referente da un punto di vista economico e tecnico" così come ribadito anche nel corso delludienza del 13.7.2018 nella quale è stato dichiarato di aver "preso contatti con i giocatori ai fini del Laro tesseramento ";

- tale attività posto in essere dal deferito si pone palesemente in contrasto con lart.40, comma 3 (già art. 41 comma 3) del Regolamento del Settore Tecnico, che fa divieto ai tecnici "di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori";

P.Q.M.

dichiara il sig. FELICE MELCHIONNA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per 7 mesi

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