F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 1 del 16.07.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE MICELI E GIUSEPPE RITO PARISI

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE MICELI E GIUSEPPE  RITO  PARISI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con  compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE MICELI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del CGS in relazione all’art. 38, delle NOIF nonché all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver allenato l squadra ASD Real Unione nel Campionato di Prima categoria del C.R. Sicilia, senza tesseramento per tale società, inoltre per la violazione dellart. l bis, comma 3, del CGS per non aver risposto - senza motivato giustificazione - alla convocazione della Procura Federale;

- considerato che il sig. GIUSEPPE  RITO  PARISI è stato deferito per rispondere della violazione di cui allart. l bis, commi l e 5, del CGS in relazione allart. 38, delle NOIF nonché all’art  38  del  Regolamento del Settore Tecnico Regolamento per aver allenato La squadra ASD Real Unione nel Campionato di Prima categoria del C.R. Sicilia, senza tesseramento per tale società inoltre per La violazione dellart. l bis, comma 3, del CGS per non aver risposto - senza motivato giustificazione - alla convocazione della Procura Federale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per entrambi la sanzione della squalifica per mesi sette.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara  isig. GIUSEPPE  MICELI  responsabile  delladdebito  disciplinare  che  è  stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione  per mesi sei;

- per il sig. GIUSEPPE  RITO  PARISI responsabile  delladdebito  disciplinare  che  è  stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione per mesi cinque;

 

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