F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 26 del 14.09.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA

Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico :

- considerato che il sig. NINNI CORDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l del C.G.S, per aver cercato di intralciare e ‘fuorviare La svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti (recante il n. 124 pf17/18), riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori Ameth Fall, Davide Sentinelli e Federico Gentile, calciatori tesserati con La ASD Como 1907 Srl, prima delle Laro audizioni programmate dalla Procura Federale, in particolare chiedendo agli stessi, tutti e tre assistiti da uno dei suoi difensori, di rispondere alle domande dell’inquirente in modo univoco e contrario a quella che poi si è rivelato la verità dei fatti;

- valutate  le  argomentazioni  accusatorie  della  Procura  Federale  che  ha  chiesto  la sanzione  della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva del deferito del 4.09.2018;

Ritenuto che:

- la vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare è ricollegata a quella già esaminata da questa Commissione Disciplinare nel giudizio conclusosi con cu n. 307 dell’1.6.20l8 con cui il Sig. Ninni Corda è stato sanzionato per la violazione di cui all’art. l bis, comma l del C.G.S., in relazione all’art. 38, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto  prescritto dagli artt. 37,comma  l, delle  NOIF e 22, comma  8 del C.G.S., come richiamato dall’art 19 comma 11.4 del C.G.S. perché "essendo La stesso già squalificato per complessivi tre anni e tre mesi- al/ fine di eludere il disposto delle citate norme, che impediscono ai dirigenti ed ai tesserati colpiti da provvedimenti  disciplinari a termine di svolgere alcuna attività nell'ambito federale fin quando non sia interamente scontata la sanzione, si tesseravo, per la società ASD COMO 1907 S.r.l. quale tecnico con fittizie mansioni di " collaboratore prima squadra " svolgendo , di fatto, attività dirigenziali con ampi poteri di gestione sportiva ed amministrativa, aggirando in questo modo La normativa" ;

- nel suddetto precedente ero stato evidenziato , fra gli elementi che hanno condotto allaffermazione della responsabilità del Sig. Corda," l'inattendibilità delle dichiarazioni rese (in data 25.10.2017) dai calciatori Fal1, Sentinelli e Gentile (che sono stati ascoltati dalla Procura Federale con l’assistenza dell’avv. Monica Fiorillo, difensore anche del Sig. Corda)"; dichiarazioni, queste, volte a negare l’effettivo svolgimento di attività dirigenziali da parte del Sig. Corda e che, come detto, questa Commissione Disciplinare ha ritenuto non attendibili in quanto "pressoché identiche ed in porte  contraddette  dalle dichiarazioni rese dallo stesso Corda in fase di indagini " nonché contrastanti con le dichiarazioni rese da numerosi altri soggetti auditi dalla Procura Federale;

- in data 3.1.2018 il Sig. Ameth Fall è stato nuovamente sentito dalla Procura Federale nell’ambito  della  diversa  indagine avviata a  seguito  di una denuncia  di  "mobbing" da questi avanzata nei confronti dell’ASD Como ed in tale occasione il predetto calciatore ha "ritrattato" le sue precedenti   dichiarazioni affermando:   che la sera prima dellaudizione del 25.10.2017 il deferito Ninni Corda lo convocò unitamente ai compagni di squadra Sentinelli e Gentile presso la sede della ASD Como; che in quell’occasione, alla presenza anche degli avvocati Chiacchio e Fiorillo, fu comunicato ai tre giocatori l’oggetto dell’audizione del giorno seguente; che è stato riferito Laro di rispondere alle domande  della  Procura in modo da non far apparire  il vero  ruolo e posizione di Ninni Corda allinterno della società, così da non far risultare la verità in relazione al fatto che Ninni Corda fosse  il vero  Direttore Generale del Como; che egli accettò tale proposta, dopo che gli altri due compagni di squadra avevano accettato, per non subire ritorsioni sportive; che gli fu imposto la difesa dell’avv. Fiorillo, che lui non conosceva;

Considerato  che:

- la circostanza che Sig. Ameth Fall, nel corso dell’audizione del 25.10.2017, abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione al fatto che "Ninni Corda fosse il vero Direttore Generale del Como" sembrerebbe confermato dal fatto che le suddette dichiarazioni si pongono in contraddizione con quelle che La stesso Fall avevo reso precedentemente alla stampa ("La Provincia di Como") il 25.9.2017 , mai smentite dal giocatore, ed appaiono effettivamente molto simili, per non dire identiche, alle dichiarazioni rese alla Procura Federale, sempre in data 25.10.2017, dai giocatori Gentile e Sentinelli, tanto è vero che, si ribadisce, tutte le suddette dichiarazioni sono già state ritenute inattendibili, non solo da questa Commissione Disciplinare nel giudizio conclusosi con CU n. 307 dell’1.5.2018 , ma altresì dal Tribunale Federale della FIGC nella decisione di cui al CU n. 55 del 29.3.2018 avente ad oggetto il connesso deferimento a carico del Sig. Felleca;

- tutti e  tre  i giocatori  sono  stati  effettivamente  assistiti  dal  medesimo  legale  (avv. Fiorillo) che ha assistito nel procedimento in questione anche il Sig. Ninni Corda;

- sia il Sig. Corda sia la società Como alla data del 24.10.2017 potrebbero essere stati messi a conoscenza dell’oggetto dell’audizione del giorno seguente se si considera che, come risulta dalla già richiamata decisione del Tribunale Federale della FIGC di cui al CU n. 55 del 29.3.2018, già in precedenza, sui medesimi fatti erano stati sentiti dalla Procura Federale: l’avv. Diana (procuratore speciale del Presidente del Como Nicastro) in data 17.10.2017; il Sig. Giladoni (dirigente accompagnatore del Como, tesserato fino al 2.10.2017) in data 17.10.2017; il Sig. Lari (segretario/responsabile amministrativo del Como) in data 19.10.2017; il Sig. Bressani (Segretario Generale del Como) in data 19.10.2017; il Sig. Guazzo (calciatore del Como) in data 23.10.2017. Che vi sia stato una "fuga  di  notizie"  (addebitabile a  chituttavia non  è  data  saperlo)  risulterebbe confermato dai due articoli di stampa pubblicati, sempre nel mese di ottobre 2017 (e dunque   ad      indagini      ancora        in corso)     da "La Provincia di Como" (https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Sport/corda-tecnico-o-dg-la-Procura­indaga_l25gl5g_ll/) e da "Sprint  e Sport"(https://www.sprintesport.it/sp/nazionali­dilettanti/serie-d/como-Procura federale-ninni-corda/) nei quali si dà atto dell’apertura di un fascicolo sulla posizione del collaboratore tecnico del Como Ninni Corda in merito alla sua reale attività di direttore generale e/o direttore sportivo;

- l’incontro del 24.l0.2017 presso la sede della Società ASD Como alla presenza di Ninni Corda, dei tre giocatori e degli avvocati Chiacchio e Fiorillo non risulto contestato nelle difese del deferito, che si limita a negare che egli abbia indotto il calciatore Fall a rendere dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale;

Considerato tuttavia che:

- secondo quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva questa Commissione Disciplinare è chiamato a formare il proprio convincimento e ad esprimere la propria decisione esclusivamente "sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive";

- per quanto gli elementi sopra evidenziati rendono plausibile che qualcuno possa aver avvertito il Sig. Ameth Fall del tema della sua audizione del 25.10.2017 e possa averlo indotto e/o consigliato a non rivelare il "fatto che Ninni  Corda fosse il vero Direttore Generale del Como" , nessuno di tali elementi consente però di affermare in modo più che probabile che questo sia avvenuto e soprattutto che questo "qualcuno" sia stato effettivamente  il Sig. Ninni Corda;

- nell'ambito del procedimento istruttorio n. 124 pfl7/18 e dopo l’audizione del Sig. Ameth Fall del 3.1.2018, la Procura Federale non ha infatti ricercato né acquisito alcun elemento che consentisse di confermare il fondamento delle accuse di "condizionamento" mosse dal Fall nei confronti del Sig. Ninni Corda e che, di fatto, trovano sostegno unicamente nelle dichiarazioni  del suo "accusatore";

- in base al materiale probatorio acquisito in sede di indagine e posto a base del deferimento nei confronti dell’ordierna deferito - che si esaurisce nella sola verbalizzazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal Sig. Fall in data 3.1.2018 - questa Commissione Disciplinare ritiene  che, in ossequio al già richiamato art. 35, comma 4 CGS, non possa dirsi raggiunto quel ragionevole grado di certezza, superiore alla mera probabilità, per giungere ad  un sereno giudizio di  certo colpevolezza (per  riferimenti: Corte Federale d’AppelLa, Sez. Un., C.U. n. 18/CFA del 22.8.2018);

- in altri termini, in assenza di ulteriori riscontri probatori o documentali rinvenibili, non può dirsi o raggiunto la prova certo che il Sig. Ninni Corda abbia cercato di intralciare e fuorviare La svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti recante il n. 124 pfl7/18 ovvero abbia personalmente compiuto atti diretti ad "indirizzare" le risposte date dal Sig. Ameth Fall alle domande dell’inquirente nell’ambito del suddetto procedimento istruttorio.

P.Q.M.

proscioglie il sig. NINNI CORDA dall’addebito disciplinare che gli è stato  contestato.

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