F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 98 del 07.12.2018 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO MERONI
Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO MERONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. GIANCARLO MERONI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l , del C.G.S., in relazione all’art. 37, comma l e 4l , comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo nella s/s 2017/18, ancorché non tesserato, e attività di trasferimento o collocamento di giovani calciatrici in favore della società SSD Pro Sesto Srl;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque;
- sentiti alla udienza del 3 dicembre 2018 il difensore del deferito e il deferito medesimo ;
Ritenuto che:
- la difesa del deferito ha sollevato per la prima volto con le note difensive acquisite al verbale dell’udienza dibattimentale del 3 dicembre 2018 eccezione di improcedibilità del giudizio, sia in ragione del fatto che la Procura Federale non avrebbe tempestivamente iscritto la notizia di illecito nel registro dei procedimenti, sia in quanto la Procura Federale non avrebbe promosso l’azione disciplinare nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria concessa con l’avviso di conclusione delle indagini;
- questa Commissione o maggioranza dei componenti del Collegio - ritiene che tale eccezione sia da qualificarsi quale eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, in quanto con essa si fa valere la decadenza della Procura Federale dal potere sanzionatorio per il decorso dei termini procedimentali, posti nell’interesse del deferito, sicché spetta al medesimo, che lamenti la violazione di tali termini e dunque del proprio diritto di difesa , sollevare tempestivamente detta eccezione;
- di conseguenza, l’eccezione in questione, anche a non voler considerare il termine di 7 giorni dal deferimento previsto per il deposito delle memorie difensive dall’art. 38, comma 4, Regolamento S.T., avrebbe comunque dovuto essere sollevato quanto meno entro il termine di 3 giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 30, comma 10, CGS , applicabile analogicamente ai procedimenti davanti a questa Commissione e di maggior favore per il deferito;
- il rispetto di tale termine è funzionale a garantire il diritto di difesa della Procura Federale e il giusto processo, inteso come processo che garantisce i principi della parità delle parti e della pienezza del contraddittorio;
- il necessario rispetto dei suddetti principi impone di ritenere che la memoria da depositare 3 giorni prima dell’udienza costituisco quindi l’ultimo momento utile per integrare il thema decidendum con nuove eccezioni in senso stretto e con l’allegazione di fatti estintivi volti a paralizzare il potere sanzionatorio della Procura Federale, nel mentre l’udienza dibattimentale sia deputata esclusivamente all’esplicazione degli argomenti difensivi a sostegno delle domande e delle eccezioni già proposte;
- a conforto di tale conclusione si pongono anche la previsione dell’art. 35, comma 4, CGS, secondo cui i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, nonché la circostanza che le eccezioni rilevabili d’ufficio, come quella di estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34 bis, comma 4, CGS, sono espressamente qualificate come tali dal Codice;
- pertanto l’eccezione di improcedibilità sollevato dalla difesa del deferito non può essere esaminata perché proposta per la prima volta all’udienza dibattimentale;
- nel merito, la condotta contestata risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito, che ha riferito alla Procura Federale - e non ha successivamente smentito nel corso del giudizio - di aver preso contatto con calciatrici alla scopo di farle tesserare per la Pro Sesto, a niente rilevando che alcune delle ragazze da lui contattate non siano risultate in attività e che la sua iniziativa non abbia avuto buon fine
P.Q.M.
dichiara il sig. GIANCARLO MERONI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.