F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 108 del 20.12.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO ROMEO

Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO ROMEO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio, Stacca. Durante con compiti di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FRANCESCO ROMEO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, dell’art 3, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per essersi recato presso l’Istituto Scolastico E. Maiorana di Milazzo e per aver chiesto ad un Dirigente di tale Istituto di convocare il sig. Carmela Venuto arbitro) e per aver quindi avuto con quest’ultimo un colloquio chiarificatore in merito alle minacce ed agli epiteti che avrebbe rivolto al calciatore Bertelli; tenendo così un comportamento non confacente ad un educatore e, comunque, contrario ad una corretta deontologia professionale (chiedere chiarimenti ad un arbitro non in luoghi istituzionali);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- vista la memoria difensiva del deferito pervenuta con racc in data 18.12.2018. Ritenuto che

- con la predetta nota difensiva il deferito non ha chiesto un rinvio della predetta udienza ma si è soltanto dichiarato disponibile ad essere sentito, se necessario presso una “sede più vicina”; esigenza questa che non si ravvisa anche alla luce del contenuto della stessa nota difensiva;

- nel merito, alla suddetta memoria (peraltro pervenuta oltre il termine di tre giorni prima dell’udienza) il deferito ha allegato una dichiarazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto “E. Majorana” di Milazzo in relazione ai fatti oggetto di deferimento;

- tale dichiarazione - resa da soggetto non tesserato e quindi non sottoposto agli obblighi di verità, lealtà e correttezza ed in forma che non ne garantisce l’autenticità e/o l’assunzione di responsabilità in merito alla veridicità del contenuto - rappresenta circostanze che si pongono in contrasto con le dichiarazioni rese dal deferito che all’audizione davanti alla Procura Federale ha confermato di essersi presentato presso l’Istituto frequentato dal sig. Venuto “facendo convocare dal Dirigente Scolastico lo stesso” nonché di “averla incontrato nei corridoi e di aver discusso con lo stesso” ancorché per fargli comprendere che “ non avesse nulla nei suoi riguardi”;

- il comportamento tenuto dal deferito non è consono al ruolo di allenatore e contrario alla corretta deontologia in quanto eventuali incontri con arbitri o altri tesserati possono svolgersi solo presso le sedi istituzionali o in occasioni ufficiali e in ogni caso al di fuori dell’orario scolastico;

P.Q.M.

dichiara il sig. FRANCESCO ROMEO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

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