F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 206 del 22.03.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO BOCCHINI
Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO BOCCHINI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segretario.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. RICCARDO BOCCHINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art 23, comma l, delle NOIF per aver svolto nella s/s 2016/17 attività di tecnico per la società SSD Subasio (Campionato Eccellenza organizzato dal C.R. Umbro) pur non avendone titolo, nonché per quanto disposto dalla lettera c) del C.U. n. 84 del l2/8/2016 della L.N.D. e per non aver quindi provveduto al deposito dell’accordo economico sottoscritto con la società SSD Subasio unitamente alla richiesta di tesseramento per la stessa;
- esaminate le memorie difensive del 5/2/2019 e del l3/3/2019 e la relativa documentazione allegata;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.
Ritenuto che:
- in forza della normativa federale vigente all’epoca dei fatti (C.U. n.84, punto c), L.N.D) è onere dell’allenatore interessato curare il deposito dell’accordo economico intervenuto con la società di appartenenza e della richiesta di tesseramento;
- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, l’allenatore aldilà delle informali assicurazioni che possa ricevere dalla società di appartenenza, è tenuto a munirsi del tesserino per poter accedere al campo di gioco in quanto solo il materiale possesso di tale tesserino è idoneo ad attestare il perfezionamento della procedura di tesseramento;
- nella fattispecie risulta che il deferito abbia partecipato in qualità di allenatore alle gare dell’ultimo parte della s/s 2016/17 per la società SSD Subasio, senza darsi cura di verificare l’avvenuto perfezionamento del tesseramento e senza esser in possesso del relativo tesserino;
- alla luce di quanto sopra rilevato, sussiste pertanto la responsabilità del deferito in ordine alle violazioni contestate dalla Procura Federale;
- la condotta del deferito, ancorchè posta in essere in violazione dei principi dell’ordinamento federale, risulta tuttavia connotata da buona fede, di cui deve tenersi conto nella determinazione della sanzione, giacché i) lo stesso deferito ha sottoscritto il modulo di richiesta di emissione della tessera; ha pagato la quota d’iscrizione annua all’albo del Settore Tecnico il 9.2.2017; ha sottoscritto l’accordo tipo con la società SSD Subasio ; ii) la società ha sempre dichiarato di aver curato la trasmissione della predetta documentazione agli uffici competenti; iii) il deferito non ha mai ricevuto alcuna comunicazione dal competente Comitato Regionale circa il rifiuto di detta documentazione e/o la necessità della sua integrazione; iv) il deferito è stato squalificato dal Giudice sportivo con C.U. del 4.4.2017 senza che, in tale sede venisse rilevato la mancanza del tesseramento;
P.Q.M.
dichiara il sig. RICCARDO BOCCHINI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge La sanzione per giorni venti.