F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 253 del 30.05.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RASSU
Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RASSU - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria .
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ANTONIO RASSU è stato deferito
A) per rispondere della violazione di cui all’art .l bis, comma l, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 35 e 38, comma l delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per le società ASD Don Bosco Nulvi e ASD Monte Alma senza essere regolarmente tesserato per tali società;
B) per essersi tesserato nella stessa s.s. 2017/18 per le società U.S. Trinità ASD e ASD Monte Alma, in qualità di calciatore, pur essendo inserito in altri ruoli del Settore Tecnico della FIGC, senza aver richiesto la sospensione dall’albo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
Ritenuto che:
- la violazione contestato al deferito sub A) non risulto sufficientemente comprovata;
- la violazione contestato sub B) risulta documentalmente comprovata nonché ammessa dal deferito;
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONIO RASSU responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.