F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2018/2019 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 259 del 06.06.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO VACCA

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO VACCA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacco. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione  Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMILIANO VACCA è stato deferito per rispondere:

a)  della violazione di cui all’art.1 bis, comma l e 5 del C.G .S., in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto Regolamento come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13.5.2018) per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra della società S.P.D. Tharros, militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato , pur non essendo tesserato  per tale società

b) della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5 del C.G.S. in relazione all’art 40 del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e segnatamente per aver svolto l’attività di tecnico per più di una società del corso della medesima stagione sportiva 2017/2018

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica  per mesi 9;

- valutate le argomentazioni difensive contenute nella memoria del 21.02.2019 ed allegati documenti .

Ritenuto che:

- la Procura Federale, a prova dell’attività di allenatore a favore della società Tharros, dal gennaio 2018 fino al termine della stagione, produce la seguente documentazione:

1)  n. 9 foto, scottate in un unico contesto temporale, che ritraggono il deferito in tuta al fianco dei calciatori alcuni dei quali dotati di casacca verde:

2) verbale di audizione del deferito del 3.12.2018;

3) verbale di audizione del calciatore Ferraro Giorgio del 14.12.2018.

- sulla base di tale documentazione non possono ritenersi provati gli addebiti contestati. La documentazione fotografica, relativa ad un soLa allenamento che ritrae giocatori con e senza casacca, è compatibile con i chiarimenti forniti dal deferito in sede di audizione, il quale riconosce "di aver fatto l’arbitro per qualche partitella di allenamento in famiglia", e non è comunque sufficiente a dimostrare che il deferito abbia svolto lattività di allenatore per quella società dal gennaio 2018 fino al termine della stagione.

Il lungo periodo di tempo contestato al deferito avrebbe dovuto  imporre alla  Procura di svolgere  più accuratamente le indagini, allo scopo di acquisire elementi di prova ulteriori e completi, atti a dimostrare sia l’effettivo svolgimento dell’attività di allenatore, sia a smentire le dichiarazioni rese dal deferito in merito alla sua presenza agli allenamenti e alle partite della squadra in cui militava il figlio e di proprietà del fratello (S.P.D. Tharros) in qualità di accompagnatore e di mero spettatore.

Le dichiarazioni  rilasciate  dal  calciatore  Ferraro  non appaiono idonee a  supportare  l’accusa  perché fanno riferimento ad un irrilevante "sentito dire".

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMILIANO VACCA non responsabile degli addebiti disciplinari contestati.

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