F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 5 del 08.07.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di PIETRO PEZZUOLI
Procedimento disciplinare o carico di PIETRO PEZZUOLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. PIETRO PEZZUOLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 5, del C.G.S ., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 23, comma 2, delle NOIF:
A) per aver svolto nella stagione sportivo 2017/18 attività di allenatore per le società ASD Villa Real senza essere regolarmente tesserato per quest’ultima società;
B) in relazione poi all’art. 40, lettera D, del Regolamento del S.T. per aver consentito di svolgere al sig. Tommaso Pieragostini attività di allenatore per le società ASD Villa Real senza che quest’ultimo fosse abilitato e comunque senza alcuna qualifica o iscrizione all’albo o ruolo del Settore Tecnico;
C) per non aver provveduto, il deferito stesso, al pagamento delle quote annue dalla stagione sportiva 2007/2008;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.
Ritenuto che:
- dagli atti e in particolare dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Pezzuoli risulto che il deferito non era tesserato ed ha collaborato alla gestione degli allenamenti settimanali con il sig. Pierogostini; di conseguenza è da escludersi che lo stesso abbia svolto attività di prestanome dal momento che tale addebito presuppone il tesseramento e il mancato svolgimento di attività di allenatore, nel mentre risulta comprovato l’addebito consistente nel aver svolto attività di allenatore in assenza di regolare tesseramento quantomeno durante gli allenamenti settimanali ;
il mancato pagamento delle quote risulta documentalmente comprovato ;
P.O.M.
dichiaro il sig. PIETRO PEZZUOLI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge lo sanzione della squalifica per mesi quattro.