F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 5 del 08.07.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di PIETRO PEZZUOLI

Procedimento disciplinare o carico di PIETRO PEZZUOLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante  con  compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. PIETRO  PEZZUOLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 5, del C.G.S ., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 23, comma 2, delle NOIF:

A) per aver svolto nella stagione sportivo 2017/18 attività di allenatore per le società ASD Villa Real  senza  essere  regolarmente  tesserato   per  questultima  società;

B) in relazione poi all’art. 40, lettera D, del Regolamento del S.T. per aver consentito  di svolgere al sig. Tommaso Pieragostini attività di allenatore per le società ASD Villa Real senza che questultimo fosse abilitato e comunque senza alcuna qualifica o iscrizione all’albo o ruolo del Settore   Tecnico;

C) per non aver provveduto, il deferito stesso, al pagamento delle quote annue dalla stagione sportiva 2007/2008;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- dagli atti e in particolare dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Pezzuoli risulto che  il deferito  non era tesserato ed ha collaborato alla gestione  degli allenamenti   settimanali con il sig. Pierogostini; di conseguenza è da escludersi che lo stesso abbia svolto attività di prestanome dal momento che tale  addebito  presuppone  il  tesseramento  e  il  mancato svolgimento di attività di allenatore, nel mentre risulta comprovato laddebito consistente nel aver svolto attività di allenatore  in assenza di regolare tesseramento quantomeno durante gli allenamenti  settimanali ;

il mancato pagamento delle quote risulta documentalmente comprovato ;

P.O.M.

dichiaro il sig. PIETRO  PEZZUOLI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge lo sanzione della squalifica per mesi quattro.

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